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Casi di esclusione dal divieto di circolazione previsti dall'articolo 4, comma 3-bis del Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito nella Legge 9 novembre 2021, n. 156, per i veicoli a motore con caratteristiche antinquinamento Euro 1, Euro 2 ed Euro 3, delle categorie M2 e M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio, di interesse storico e collezionistico conformi al Decreto 17 dicembre 2009

Livello:
Paesi dell'Unione Europea (P)
Paese:
Italia (IT)
Anno:
2022
Soggetto Promotore
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS)
Tipologia / Abbreviazione
Decreto ministeriale (DM)
Numero
22A01726
Data
2022-03-19
Caratteri e fattori di interesse
Il Decreto 22A01726 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 19 marzo 2022 ha come oggetto i casi di esclusione dal divieto di circolazione previsti dall'articolo 4, comma 3-bis del Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito nella Legge 9 novembre 2021, n. 156, per i veicoli a motore con caratteristiche antinquinamento Euro 1, Euro 2 ed Euro 3, delle categorie M2 e M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio, di interesse storico e collezionistico conformi al Decreto 17 dicembre 2009. La norma stabilisce che i veicoli a motore, alimentati a benzina o gasolio, delle categorie M2 e M3 ed adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, con caratteristiche antinquinamento Euro 1, Euro 2 ed Euro 3, a far data, rispettivamente, dal 30 giugno 2022, dal 1° gennaio 2023 e dal 1° gennaio 2024, sono esclusi dal divieto di circolazione su tutto il territorio nazionale se iscritti negli appositi registri quali veicoli di interesse storico e collezionistico.