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Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, ai sensi dell'articolo 103 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, come da ultimo modificato dall'art. 1 del Decreto Legge 23 luglio 2021, n.105 e del Regolamento (UE) 2021/267 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2021 cd. "Omnibus II". Ricognizione della proroga dei termini, non ancora scaduti, per effettuare la revisione periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi

Livello:
Paesi dell'Unione Europea (P)
Paese:
Italia (IT)
Anno:
2021
Soggetto Promotore
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS)
Tipologia / Abbreviazione
Circolare ministeriale (CM)
Numero
24231
Data
2021-07-27
Caratteri e fattori di interesse
La Circolare n. 24231 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 27 luglio 2021 ha come oggetto la proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, ai sensi dell'articolo 103 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, come da ultimo modificato dall'art. 1 del Decreto Legge 23 luglio 2021, n.105 e del Regolamento (UE) 2021/267 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2021 cd. "Omnibus II" e la ricognizione della proroga dei termini, non ancora scaduti, per effettuare la revisione periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi. In particolare, la norma chiarisce che i certificati di formazione dei conducenti (CFP) e per i consulenti per la sicurezza, se in scadenza nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 1° settembre 2021, nell'ambito dei trasporti effettuati tra gli Stati firmatari dello stesso, rimangono validi fino al 30 settembre 2021 a condizione che siano superati entro il 1° ottobre 2021 gli esami prescritti per il loro rinnovo di validità. Vengono inoltre riepilogati i termini di proroga di validità dei documenti abilitativi alla guida.