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Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonchè disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

Livello:
Paesi dell'Unione Europea (P)
Paese:
Italia (IT)
Anno:
2016
Soggetto Promotore
Parlamento Italiano (ParlIT)
Tipologia / Abbreviazione
Legge (L)
Numero
41
Data
2016-03-23
Caratteri e fattori di interesse
La Legge n.41/2016 del 23 marzo 2016 ha come oggetto l'introduzione nell'ordinamento italiano del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali gravi e gravissime, che recano numerose modifiche al Codice Penale, al Codice di Procedura Penale e al Codice della Strada. Le nuove ipotesi di reato sono contenute negli artt. 589-bis, 589-ter, 590-bis,590-ter, 590-quater C.P.: il delitto di omicidio stradale punisce, a titolo di colpa, con la reclusione di diversa entità a seconda della presenza di particolari aggravanti (guida in grave stato di alterazione, guida in stato di ebbrezza, imprudenza alla guida, guida senza patente e/o senza assicurazione e fuga dopo l'incidente, omicidio plurimo) il conducente la cui condotta imprudente costituisce causa dell'evento mortale. La norma dispone che per l'omicidio stradale sia sempre consentito l'arresto in flagranza di reato (obbligatorio in caso di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti). Il reato di lesioni personali stradali, regolato dall'art. 590-bis C.P., si applica a chiunque, per colpa e con violazione delle norme sulla circolazione stradale, provochi lesioni personali gravi e gravissime (mentre le lesioni lievissime o lievi continuano ad essere punite dall'art. 590 C.P.) e prevede la pena della reclusione da 3 mesi a 1 anno per lesioni gravi e da 1 a 3 anni per lesioni gravissime. Anche in questo caso la guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione, così come lesioni plurime o manovre pericolose e guida senza patente e/o assicurazione costituiscono una aggravante e prevedono l'arresto in flagranza. La norma stabilisce che alla condanna o al patteggiamento per omicidio o lesioni stradali consegua automaticamente la revoca della patente e che l'interessato non possa conseguire una nuova patente prima che siano decorsi quindici anni dalla revoca (per omicidio) o 5 anni (per lesioni). Il termine è aumentato nelle ipotesi più gravi. La legge regola anche i casi di accertamenti medici coattivi dello stato di ebbrezza alcolica o di alterazione da sostanze stupefacenti. La legge è in vigore a partire dal 25 marzo 2016.