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"Messa alla prova". Ripercussione sui provvedimenti prefettizi di sospensione cautelare della patente di guida
Livello:
Paesi dell'Unione Europea (P)
Paese:
Italia (IT)
Anno:
2016
Soggetto Promotore
Ministero dell'Interno (MinInt)
Tipologia / Abbreviazione
Circolare ministeriale (CM)
Numero
2011_2347
Data
2016-04-11
Caratteri e fattori di interesse
La Circolare n.2011_2347 del Ministero dell'interno dell'11 aprile 2016 ha come oggetto la "messa alla prova" e la ripercussione sui provvedimenti prefettizi di sospensione cautelare della patente di guida. Il testo dà delle direttive in ordine al rapporto tra l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato (che, se svolta con esito positivo, determina l'estinzione del reato) e l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, prevista dall'articolo 168-ter, secondo comma, c.p., per il quale "l'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge". Il testo, che fa riferimento alla sentenza n.40069/2015 della Corte di Cassazione, stabilisce che in base al combinato disposto degli articoli 221 e 224 C.d.S, nelle ipotesi in cui si perviene all'estinzione del reato ex articolo 168-bis, c.p., l'adozione dei provvedimenti di sospensione oppure dì revoca della patente rientrano nella competenza del Prefetto. La Cassazione chiarisce anche che il momento in cui il Prefetto applica la sanzione accessoria è successivo al passaggio in giudicato della sentenza che accerta e dichiara l'estinzione del reato, e che gli viene trasmessa dal cancelliere secondo le
modalità previste dall'art. 223, c.d.s.





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