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Decisione n. 1/2011 del comitato misto istituito dall'accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus, dell'11 novembre 2011, che adotta il proprio regolamento interno e adatta l'allegato 1 dell'accordo relativo alle condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto viaggiatori su strada, l'allegato 2 dell'accordo relativo alle norme tecniche applicabili agli autobus e le prescrizioni concernenti le disposizioni in materia sociale di cui all'articolo 8 dell'accordo
Livello:
Organismi europei (Eu)
Paese:
Stati Membri (SM)
Anno:
2011
Soggetto Promotore
Comitato Misto Europeo (CMEU)
Tipologia / Abbreviazione
Decisione (DEC)
Numero
1
Data
2011-11-11
Caratteri e fattori di interesse
Con la Decisione n. 1 dell'11 novembre 2011 (2012/25/UE), il Comitato misto istituito dall'accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus adotta il proprio Regolamento interno e adatta alla normativa dell'Unione europea le prescrizioni concernenti le disposizioni in materia sociale contenute nell'articolo 8 dell'Accordo, nonché gli Allegati 1 e 2 dell'Accordo medesimo. In particolare, la modifica all'Allegato 1 integra l'elenco degli atti dell'UE con il Regolamento (CE) n. 1071/2009 relativamente alle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada. In merito alle norme tecniche applicabili agli autobus, gli adattamenti dell'Allegato 2 riguardano il controllo tecnico dei veicoli e dei loro rimorchi; i limitatori di velocità; le dimensioni e i pesi massimi autorizzati; il tachigrafo; le emissioni di gas di scarico e sonore; i sistemi di frenatura; gli pneumatici; i dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa; i serbatoi di carburante; i retrovisori; le cinture di sicurezza; i sedili; l'allestimento interno del veicolo; la protezione contro il ribaltamento.





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