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Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio
Livello:
Organismi europei (Eu)
Paese:
Stati Membri (SM)
Anno:
2006
Soggetto Promotore
Parlamento europeo e Consiglio (ParlEU+ConsEU)
Tipologia / Abbreviazione
Regolamento (REG)
Numero
561
Data
2006-03-15
Caratteri e fattori di interesse
Il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 561 del 15 marzo 2006 (2006/561/CE) concerne l'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti, in modifica dei Regolamenti (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e in abrogazione del Regolamento (CEE) n. 3820/85. In particolare il provvedimento disciplina i periodi di guida, le interruzioni e i periodi di riposo per i conducenti che effettuano il trasporto di persone e merci su strada, al fine di uniformare le condizioni di concorrenza fra i diversi modi di trasporto terrestre, nonché di migliorare le condizioni di lavoro degli autotrasportatori e la sicurezza stradale. Viene disposto che: il periodo di guida giornaliero non deve superare le 9 ore e quello settimanale le 56 ore; il periodo di guida complessivamente accumulato nell'arco di due settimane consecutive non deve superare le 90 ore; ogni quattro ore e mezza di guida il conducente deve effettuare un riposo di 45 minuti. Il Regolamento disciplina, inoltre, le responsabilità dell'impresa di trasporto, le eventuali deroghe, le procedure di controllo e le sanzioni in caso di mancato rispetto delle regole.





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