Caratteri e fattori di interesse
La Circolare n. 32098 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell'11 novembre 2020 ha come oggetto la revoca della patente, secondo l'articolo 219, comma 3-ter - computo del c.d presofferto. Il testo fa seguito alle precedenti circolari in materia per informare che il Ministero dell'Interno ha espresso il parere secondo il quale l'art. 219, comma 3-ter, del Codice della Strada, va interpretato nel senso che a seguito della revoca della patente di guida, questa puņ essere conseguita solo dopo che siano trascorsi tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che abbia accertato il reato, ma dai tre anni va scomputato l'eventuale periodo di sospensione della patente che ha preceduto la revoca.